Scarica da qui il documento originale registrato all’Agenzia delle Entrate e da qui il verbale di Assemblea Straordinaria con le modifiche.
Indice
- Costituzione – Denominazione – Sede
- Finalità e attività
- Soci
- Diritti e doveri dei Soci
- Organi Sociali e Cariche Direttive
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Probiviri
- Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
- Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
- Norma finale
Premessa: L’Assemblea Straordinaria in data 24/11/2018 decide la modifica dello Statuto dell’Associazione in forza del quale l’Associazione assume la nuova denominazione Ente di Terzo Settore –ODV Pane e PC- l’informatica per tutti e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017. Resta ferma la veste giuridica e le modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Puglia e quando in vigore al Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. È costituita con Sede in Via Lago d’Averno, 8 c/o Centro Giovanile annesso alla Parrocchia Spirito Santo in Taranto (TA) l’Ente di Terzo Settore – Associazione di Volontariato denominata “E.T.S – ODV Pane e PC – L’Informatica per tutti” – più avanti chiamata per brevità Associazione – in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 recante “Codice del Terzo Settore”. L’Associazione potrà utilizzare la denominazione Ente di Terzo Settore- ETS dopo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’ente potrà operare nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all’estero ed opera prevalentemente nell’ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. Tali finalità saranno perseguite tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell’associazione nella provincia di Taranto, della regione e nazionale.
La sede potrà essere trasferita all’interno del medesimo Comune con delibera del Direttivo senza costituire modifica statutaria. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2. L’Associazione opera prevalentemente nell’ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore, per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.si ispira ai principi etici di uguaglianza sociale e culturale, collaborazione, reciprocità e attenzione alla sostenibilità; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del terzo settore ai sensi, art. 5 lettere:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.
Per lo svolgimento delle summenzionate attività, l’Associazione prevede espressamente:
- Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- L’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- L’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione in particolare persegue la finalità di abbassare il livello di Divario Digitale della città di Taranto, senza precludersi in ogni caso la possibilità di cooperazione con altre realtà del territorio, promuovendo l’accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali, anagrafici, di disabilità (sia fisica che psichica), ovvero, tutti i soggetti che si trovino in situazione di disadattamento o devianza, siano essi cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia od in altra nazione.
Tutte le attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e psicologica di queste persone e ciò all’insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che sono elencate a titolo esemplificativo:
- Promuovendo e realizzando attività di Trashware (riutilizzo di hardware dismesso);
- Diffondendo la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuendo alla loro risoluzione;
- Organizzando eventi formativi e divulgativi (ad esempio, corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ad anziani e seminari);
- Promuovendo presso enti pubblici e privati tutte le iniziative idonee all’applicazione e al rispetto di tutte le Leggi vigenti a favore di detti soggetti, nonché il rispetto dei principi di sussidiarietà sociale attraverso rapporti e incontri tra le Istituzioni Pubbliche, Terzo Settore e la cittadinanza;
- Valorizzando i talenti e le capacità dei singoli componenti della comunità, attraverso:
- La cura della formazione etica, culturale e tecnica dei giovani che collaboreranno con l’Associazione;
- La promozione, la partecipazione e l’organizzazione in proprio o con la collaborazione d’altri organismi ed enti, di attività culturali e ricreative, congressi, conferenze, giornate di studio, seminari, incontri, corsi di formazione, dibattiti, convegni, attinenti allo scopo sociale e qualsiasi altra attività nel settore con il coinvolgimento primario delle nuove generazioni. Ciò anche attraverso la collaborazione con terzi, siano essi singole persone o che associazioni o enti i cui fini siano uguali od affini agli scopi sociali dell’Associazione;
- Favorendo l’accesso a materiale e attrezzature informatiche di vario tipo (incluso l’accesso ad Internet) presso la propria sede;
- Progettando, producendo e gestendo tutte le attività connesse allo sviluppo delle tecnologie Informatiche, siano esse di natura hardware o software.;
- Promuovendo una rete di servizi e di opere sociali atte a favorire la formazione dei detti soggetti quando questi versino in stato di analfabetismo informatico;
- Collaborando con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture sociali che operano a favore di soggetti similmente svantaggiati, al fine di cooperare per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
- Organizzando attività di sensibilizzazione, in particolare presso i giovani, al fine di favorire l’adesione alla presente Associazione condividendone l’ispirazione e le finalità del presente statuto, ma soprattutto al fine di promuovere nei loro confronti la cultura della solidarietà;
- Sviluppando l’associazionismo e il volontariato informatico;
- Promuovendo l’utilizzo di licenze libere (incluse Creative Commons, BSD, GNU, FDL) per tutti i contenuti di carattere intellettuale;
- Realizzando ogni altra attività affine o inerente allo scopo associativo e diretta alle persone destinatarie dei servizi offerti dall’Associazione.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
Art. 6. Possono diventare Soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e nelle modalità prescritte dall’Assemblea.
Nel caso in cui ci siano soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dal genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
Art. 7. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, anche in via telematica, specificandone i motivi. L’aspirante non ammesso avrà 30 giorni per far ricorso al Collegio dei Probiviri se costituito e, in seconda istanza, nello stesso termine dal ricevimento dalla pronuncia del Collegio, o dalla formazione del silenzio, potrà far ricorso all’Assemblea.
Art. 9. I Soci di dividono nelle seguenti categorie:
- Fondatori – Coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;
- Volontari – Coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;
- Volontari Junior – Coloro che, pur non avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell’Associazione ed intendono operare per il loro raggiungimento;
- Onorari – Quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci;
- Sostenitori – Coloro che, condividendo gli ideali dell’Associazione, danno un loro contributo esclusivamente economico nei termini stabiliti dal Regolamento.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 10. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle Cariche Sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto anche in via telematica di almeno 5 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I Volontari Junior hanno diritto di essere informati e partecipare a tutte le attività e le iniziative dell’Associazione, di svolgere il lavoro comunemente accordato alle Assemblee, con diritto di parola nelle Assemblee senza diritto di elettorato attivo e passivo.
I Soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 11. La qualifica di Socio si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.
Perdono la qualifica di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualifica dei Soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri se costituito e, in seconda istanza, nello stesso termine dal ricevimento della pronuncia del Collegio, o dalla formazione del silenzio, potrà fare ricorso all’Assemblea.
Art. 12. I Soci Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le Cariche Sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Assemblea dei Soci
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- Almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante invio di una email a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 15. L’Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria.
Art. 16. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 17. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle Cariche Sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 18. Al solo fine di permettere la gestione di eventuali contributi, erogati da Enti Pubblici e/o Associazioni tramite Bando di Concorso, non sarà possibile, per i soli Soci iscritti successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando stesso, ricoprire Cariche Sociali ed esercitare il diritto di voto in Assemblea (Ordinaria e Straordinaria).
Art. 19. L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre Cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- Determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- Decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell’art. 11;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 20. L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo email ed avviso affisso nella Sede Sociale almeno 10 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
Nello specifico:
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- Predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- Presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 11.
Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 25. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro Soci.
Il Collegio dei Probiviri
Art. 28. Qualora il numero di associati dovesse superare le venti unità, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per procedere alla formazione del Collegio dei Probiviri.
Esso dovrà essere costituito da tre membri dell’Associazione eletti dall’Assemblea tra coloro che abbiano i requisiti individuati con apposito regolamento. Tra di essi rivestirà la qualità di Presidente il membro che abbia maturato più anzianità di vita associativa, in caso di parità si terrà conto della maggiore età. La qualità di Probiviro è incompatibile con la qualità di membro del Consiglio Direttivo.
Qualora le condizioni richiamate nel primo capoverso dovessero venire a mancare, sono escluse nuove elezioni ed il Collegio rimarrà costituito solo per le questioni ed i pareri ancora pendenti.
Art. 29. I Probiviri rimangono in carica due anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Il Direttivo provvederà alla costituzione del Collegio, avviando la procedura dal mese precedente la scadenza del biennio.
Qualora un Proboviro cessi dalla carica, il Direttivo provvede ad avviare le procedure per l’elezione di un sostituto, che abbia i requisiti indicati nell’articolo 28 e con le medesime modalità, il quale
rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Collegio. Il Presidente del Collegio così formato verrà scelto sulla base dei requisiti indicati da questo articolo.
Art. 30. Il Collegio dei Probiviri:
- Avvia d’ufficio o su ricorso di qualsiasi associato provvedimenti disciplinari a carico di singoli che abbiano tenuto un comportamento contrario alla pacifica convivenza sociale all’interno dell’Associazione o che si siano resi autori di condotte contrarie al regolamento interno dell’Associazione o allo Statuto;
- Può avviare un procedimento finalizzato a proporre all’Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell’Associazione:
- Qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l’istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell’organo e siano tali da inficiare l’azione dell’organo stesso;
- Per gravi irregolarità amministrative;
- Decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di iscrizione degli aspiranti ai sensi dell’art. 8, dello Statuto dell’Associazione;
- Decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dei soci ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, dello Statuto dell’Associazione;
- Formula, su richiesta del Presidente dell’Associazione, pareri non vincolanti su questioni di interesse comune dell’Associazione medesima, entro 10 giorni dalla pervenuta richiesta;
- Deve essere sentito in merito alle proposte di revisione statutaria. Il parere, non vincolante, è comunicato ai Soci nell’Assemblea nel cui ordine del giorno è posta la revisione statutaria.
Il Collegio dei Probiviri delibera solo se interamente composto e a maggioranza dei propri componenti.
I provvedimenti di rigetto ed esclusione, così come i ricorsi, sono trasmessi al Presidente del Collegio da parte del Presidente dell’Associazione, anche in via telematica, entro due giorni dalla loro adozione o dal loro ricevimento.
Art. 31. I ricorsi potranno essere presentati al Collegio anche in via telematica, dovendo comunque contenere l’esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce per decidere in merito ai ricorsi di cui all’articolo precedente entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso. Per particolari ragioni d’urgenza il Direttivo può ottenere una riunione entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso.
Espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’Associazione entro 10 giorni dalla data di inizio del procedimento. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.
La sue decisioni, fermi restando gli artt. 8 e 11 di questo Statuto, sono definitive e comunicate senza indugio per la loro esecuzione al Presidente dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
Art. 32. Norme di comportamento. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.
I componenti del Collegio devono astenersi:
- Dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- Dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado, in tal caso sarà sostituito per il tempo necessario da un associato estratto a sorte tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 28.
Art. 33. Con Regolamento il Consiglio Direttivo fissa i requisiti dei Probiviri ed eventuali ulteriori competenze del Collegio.
Il Consiglio Direttivo non può delegare al Collegio compiti di sua esclusiva competenza fissati da questo Statuto.
Le modificazioni del Regolamento, deliberate dal Collegio dei Probiviri, sono approvate dal Consiglio Direttivo.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 34. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 35. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.
Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:
- Beni immobili e mobili;
- Donazioni, lasciti o successioni;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le Leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.
Norma finale
Art. 39. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.